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Lo statuto della Casa delle Donne

  

Art.1

Costituzione – Denominazione – Sede

È costituita nel rispetto del codice civile e del Codice del Terzo Settore l’associazione di volontariato denominata “La casa delle Donne” ODV (eventualmente di protezione civile L. 30/2017 – ETS”, da ora in avanti denominata Associazione.

Essa ha sede in Fagnano castello (CS) alla Via R. Margherita di Savoia 79

L’eventuale variazione della sede legale non comporta modifica statutaria ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. La durata dell’associazione è illimitata.

 

 

Art.2

Attività di interesse generale

L'organizzazione, avvalendosi delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri soci non ha alcuno scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, di utilità sociale e di solidarietà sociale. Nello specifico intende svolgere le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore:

a)     interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; 

b)    educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; 

c)     interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; 

d)    organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

e)     radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

f)     organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; 

g)    formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; 

h)    attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; 

i)      servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all' articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; 

j)      agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; 

k)    organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; 

l)      beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

m)   promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

n)    promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;  

o)    riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata

L’associazione ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore potrà svolgere attività secondarie e strumentali diverse da quelle di cui sopra tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite (art. 17 CTS), impiegate nelle attività di interesse generale.

L’adesione all’Associazione é libera, il funzionamento é basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, le cariche sociali sono elettive ed é assolutamente escluso ogni scopo di lucro. 

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

 
 

Art. 3 

Scopi

L’Associazione nello svolgimento delle proprie attività di interesse generale si propone di raggiungere i seguenti scopi:

-   svolgere azioni di contrasto della povertà e del disagio sociale anche attraverso la distribuzione di generi alimentari, di _prodotti farmaceutici e di altri prodotti _a fine di solidarietà; 

-   attivare misure di accompagnamento sociale: accoglienza e ascolto, informazione, consulenza, orientamento_

-   facilitare l’accesso alla rete territoriale dei servizi

-   offrire informazioni sulle procedure e assistenza per le pratiche amministrative

-   svolgere azioni di sostegno e orientamento alla ricerca di lavoro, assistenza nella compilazione di C.V. e delle domande di lavoro, preparazione ai colloqui, individuazione delle offerte di impiego, indirizzamento ai Centri per l’impiego

-   Realizzazione di eventi, spettacoli e manifestazioni 

-   Partecipazione ai bandi regionali, nazionali, europei

-   Realizzazione di centri antiviolenza familiare e di genere

-   Rimuovere ogni forma di violenza psicologica fisica, sessuale e economica alle donne e ai minori, italiani e stranieri, all’interno e fuori la famiglia approfondendo la ricerca, la riflessione, il dibattito, promuovendo e svolgendo la formazione, implementando e gestendo azioni, progetti, e servizi,

-   Costituire reti con i vari servizi del territorio (sociali, sanitari, giudiziari, culturali ecc.) promuovendo la comunicazione e il rapporto con loro e per la messa in atto di procedure e protocolli finalizzati al miglioramento dell’accoglienza in caso di violenza.

-   Attuare ogni opportuno intervento ivi inclusa la costituzione di parte civile, se richiesta dalla parte lesa nel processo e, se ritenuto opportuno caso per caso dal Consiglio di Amministrazione dell’Associazione, per violenza sessuale, maltrattamenti, sfruttamento di prostituzione, riduzione in schiavitù, in ogni procedimento, civile, penale , amministrativo ,che veda la donna o il minore oggetto di violenza oggettoviolenza.

 

L’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà porre in essere una serie di iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse   generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L’Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

 

 

Art.4

Soci – Modalità di ammissione ed esclusione

Possono aderire all'organizzazione di volontariato tutte le persone fisiche e le persone giuridiche che, mosse da spirito di solidarietà, dichiarano di condividere le finalità dell’ente. 

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall’art. 32 c. 1 del CTS. L'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, avverrà a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Gli interessati dovranno fare richiesta scritta, mediante apposito modulo, da sottoporre all’esame ed approvazione del Consiglio Direttivo, che deciderà sull’ammissione. L’organo amministrativo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel  libro degli associati.

Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione. 

I soci si dividono in:

  soci ordinaricoloro che condividono le idee di fondo e gli obiettivi dell’Associazione e contribuiscono annualmente col versamento della quota sociale al suo sviluppo e a cui spetta l’elettorato attivo e passivo se iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi;

  soci volontaricoloro che intendono concorrere fattivamente alle finalità dell’associazione, versano la quota sociale e sono coperti da assicurazione per infortuni, malattia e responsabilità civile verso terzi possono eleggere ed essere eletti se iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi; 

  soci sostenitoricoloro che sostengono finanziariamente le attività dell’Associazione con contributi annuali ma non hanno diritto di elettorato attivo e passivo;

  soci onorarile persone nominate tali dal Consiglio Direttivo e che si sono distinte per particolari meriti nello svolgimento di attività rientranti nello scopo sociale, non godono dell’elettorato attivo e passivo.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

L'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
In caso di rigetto, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni   dalla comunicazione   della   deliberazione di rigetto   chiedere   che sull'istanza si pronunci l'assemblea, o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non   accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. 
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi o a termine.
 

Art. 5 

Volontari

L’Associazione si avvale di volontari, che iscriverà in un apposito registro, i quali svolgeranno, per conto dell’associazione, attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà nello svolgimento delle proprie attività.

L'attività del volontario, così come previsto dall’art. 17 del CTS, non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario saranno rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai fini di cui all’art. 17 comma 3,le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili sulla base di specifica delibera da parte del Consiglio Direttivo sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. 

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.

I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74

Art. 6 

Recesso ed esclusione dei soci

La qualità di associato non è trasmissibile e l'associato può sempre recedere dall'associazione. 

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. 

Oltre alla causa di recesso gli soci cessano di appartenere all'organizzazione per:

• non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;

• morte;

• indegnità deliberata dal Consiglio: il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato l’interessato. 

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

 

 

 

Art.7

Diritti e obblighi dei soci

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.

I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

I soci svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto.

 

 

Art.8

Organi

Sono organi dell'organizzazione:

- l'Assemblea;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- Organo di controllo 

 

 

Art.9

Assemblea

L'assemblea è costituita da tutti gli soci dell'organizzazione.

Essa è presieduta dal presidente ed è convocata dal presidente stesso, in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, con almeno 10 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.

Hanno diritto di  voto in Assemblea tutti  coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. 

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli soci; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non dovesse essere indicato nell'avviso, l'assemblea dovrà essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli soci presenti, in proprio o per delega.

Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega  scritta,  anche  in  calce  all'avviso  di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. 
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. 
È prevista la possibilità di intervenire in assemblea mediante   mezzi    di    telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, avendo cura di verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. 
Sono compiti inderogabili dell’assemblea:
 nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; 
 approva il bilancio consuntivo e preventivo; 
 delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; 
 delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto; 
 approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; 
 delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la
 scissione dell'associazione; 
 delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. 

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.

 

 

Art.10

Consiglio Direttivo

La   nomina   degli amministratori spetta all’assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.
Il Consiglio è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri e resta in carica per tre esercizi. Tra i membri del Consiglio Direttivo viene eletto il Vicepresidente e se ritenuto necessario uno o due consiglieri con funzioni di segretario e tesoriere.
II Segretario compila i verbali delle riunioni dei Consiglio direttivo, coadiuva il Presidente nell’attuazione delle deliberazioni di quest'organo, sovrintende e attua i servizi amministrativi dell'Associazione. II Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione, e ne tiene la contabilità, secondo le indicazioni del Consiglio direttivo. Inoltre effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.
La maggioranza degli amministratori é scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Ai sensi dell'articolo 2382 del codice civile non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi e' stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Il Consiglio si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta l’anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 10 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.

Il Consiglio ha i seguenti compiti:

  redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci; 

  cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; 

  redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; 

  stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale; 

  nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere; 

  delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci;

  determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento; 

  ratifica nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

  svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell’espletamento dei loro incarichi e possono essere riconfermate.

 

 

Art.11

Presidente

Il presidente, che è anche presidente del Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea a maggioranza di voti. Al Presidente compete la legale rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo e sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente o dal componente del Consiglio più anziano di età.

 

 

Art. 12 

Organo di controllo 
La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, diverrà obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: 
    a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; 
    b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque   denominate: 220.000,00 euro; 
    c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità. 
Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. 
Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. 
L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in  cui  non  sia  nominato  un  soggetto  incaricato  della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. 
L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle vigenti normative in materia. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi
momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. 

 

Art. 13 

Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale. 
E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e  riserve  comunque denominate  a  fondatori,  associati,  lavoratori  e   collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi  sociali,  anche  nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di  scioglimento  individuale del rapporto associativo. 

Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito: 

·       dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;

·       eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio;

·       eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

·       dai contributi annuali e straordinari degli associati;

·       dai contributi dei privati;

·       dai contributi dell’Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

·       dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;

·       dai contributi, erogazioni e lasciti diversi; 

·       da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

·       proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; 

·       entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

·       altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo sociale;

·       proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

Le quote annuali di adesione all’Associazione e le quote straordinarie non costituiscono in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

 

Art. 14 

Libri sociali obbligatori
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge l’Associazione dovrà tenere: 
    a)  il libro degli associati o aderenti; 
    b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; 
    c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali. 
I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c)del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. 
Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri Sociali purché ne faccia motivata istanza. Le eventuali copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.
 

Art. 15 

Scritture contabili e bilancio

Il bilancio dell’Associazione, comprendente l’esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trenta aprile dell’anno successivo e approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

L’Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e  continuativa,  anche mediante sollecitazione  al  pubblico  o  attraverso  la  cessione  o erogazione di beni o servizi di  modico  valore,  impiegando  risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto  dei principi di verità, trasparenza e correttezza  nei  rapporti  con  i sostenitori e il pubblico.

A tal fine, per ciascuna attività di raccolta pubblica di fondi, l’Associazione redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese ad esse relative.

 

Art.16

Modifiche allo statuto - Scioglimento

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli soci all'organizzazione.

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno i ¾ (tre quarti) degli associati.

In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

 

 

Art. 17

Norma transitoria



Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del RUNTS medesimo.
A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
L’acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

 











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  Questa settimana vogliamo dedicare l'articolo della rubrica #noncipiaceessere molestate a  Francesca Morvillo, moglie di Giovanni Falcone, per sottolineare come al fianco di un grande uomo c'è sempre una grande donna... La correlazione tra mafia e mondo femminile potrebbe sembrare un tema poco pertinente con questa rubrica, ma vivendo in Calabria, la cultura dei nostri luoghi e quella mafiosa non possono prescindere il ruolo che ha avuto e che continua ad avere la donna nelle organizzazioni criminali. Sappiamo che la cultura mafiosa, e come per tradizione quella meridionale in generale, si basa fortemente sul senso di appartenenza alla famiglia e ai legami di sangue, e chiaramente con tale connotazione la donna non può che acquisire da subito una funzione fondamentale. Anzi, sicuramente la donna nelle organizzazioni criminali va a ricoprire un ruolo addirittura vitale per la loro preservazione, grazie al suo “dovere” riproduttivo ed educativo di moglie e di madre. La d...

Pensavo fosse amore… invece era un calesse.

  La scorsa settimana questo blog ha voluto inaugurare la rubrica #nononcipiaceesseremolestate trattando il tema, sempre più attuale, del fenomeno del catcalling . Ogni lunedì ci proporremo di pubblicare un nuovo argomento che sia oggetto di riflessione, ma anche l’occasione per avviare un confronto con chi ci segue. Questa settimana si vuol porre l’attenzione sulla figura del manipolatore affettivo che, in una relazione, si pone in maniera da assoggettare l’altro e lo fa in modo subdolo. Il manipolatore è spesso un narcisista che, per rafforzare il proprio ego, sfrutta la vittima e il suo bisogno di affetto fino a farla divenire in tutto e per tutto dipendente da se, per poi farla sentire svuotata e successivamente l’abbandona. Attenzione, sebbene l’attitudine a manipolare il partner può essere sia maschile che femminile, casisticamente è stato rilevato che per lo più le vittime sono donne. Vuoi perché le donne sono più empatiche, vuoi perché spesso ci piace pensare di...